Assegnazione della casa



La casa dove si è abitato con la famiglia (casa coniugale) viene assegnata ad uno dei due genitori tenendo sempre conto dell’interesse dei figli minori a conservare l'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti e delle consuetudini in cui si è espressa la vita della famiglia.

La legge prevede poi che dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori.


L' assegnazione della casa coniugale, incide in maniera rilevante sugli assetti economici della separazione.

Il giudice dunque, nel liquidare gli assegni di mantenimento per i figli e/o per l'altro coniuge, deve tenere conto del fatto che, se l'obbligato al pagamento di tali assegni è il coniuge che deve lasciare la casa coniugale, questi dovrà affrontare anche le spese per la propria sistemazione abitativa. 

Se i coniugi avevano acquistato la casa, entrambi rimangono proprietario o comproprietario dell'immobile nonostante uno dei due debba rinunciare a godere dell’immobile probabilmente per molti anni.

Quest’ultimo, infatti,  perde il diritto di abitare la casa.

 
Il provvedimento di assegnazione, se trascritto nei registri immobiliari, può essere opposto ai terzi acquirenti dell'immobile: se taluno volesse acquistare quella casa lo farebbe sapendo che non ne potranno disporre materialmente fino a quando il provvedimento di assegnazione non venga revocato dall'autorità giudiziaria


Il diritto al godimento della casa familiare viene meno quando i figli divengono maggiorenni e autonomi, ma anche nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio.

 

 

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